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Gli istituti di ricerca sono strutture deputate alla ricerca in ambiti della scienza, delle scienze umane, della sociologia, della storia, della medicina. La ricerca è un ambito importantissimo, perché permette l’evoluzione umana, animale, del pianeta, del sistema solare. L’innovazione, in qualunque campo, è fondamentale per migliorare le condizioni di vita o ambientali.
Gli istituti di ricerca possono avere carattere pubblico o privato: solitamente ricevono finanziamenti dallo Stato stesso o dai diversi Ministeri, ma anche da organizzazioni e fondazioni private. Gli istituti di ricerca pubblici sono vigilati direttamente dal MIUR (il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), come ad esempio le Università.
Gli istituti di ricerca privati, detti anche organismi di ricerca, hanno un fine no profit o sono aziende private e la loro attività si basa su diversi ambiti, dalla ricerca di base a quella applicata. La loro crescita è un fenomeno relativamente recente: negli ultimi anni sono sorte numerose organizzazioni non a scopo di lucro o imprese che investono sulla ricerca per convertirne i risultati in prodotti e servizi.
Gli istituti di ricerca, per essere riconosciuti e autorizzati, devono apparire nell’elenco stilato dal MIUR. Sono autofinanziati o trovano i finanziamenti dalle donazioni di enti, fondazioni, aziende o privati cittadini. Chi apre un istituto di ricerca per essere autorizzato e legittimato dovrà fornire al MIUR tutti i dati del sistema in cui opera, una descrizione della propria attività e la richiesta di far parte dell’elenco.
Una condizione fondamentale per la ricerca è ampliare i propri orizzonti all’estero. Per questo la Comunità Europea ha definito la convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca, ovvero l’ammissione dei ricercatori (per un periodo di tempo superiore a tre mesi) dei paesi terzi negli Stati dell’Unione per portare avanti il proprio progetto di ricerca, purché autorizzato dallo Stato membro dell’Unione. La Direttiva è stata adottata in Italia con il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2008.
In questo caso è l’istituto di ricerca a stipulare una convenzione di accoglienza direttamente con il ricercatore per accoglierlo per la durata del programma di ricerca o con lavoro autonomo o subordinato o con borsa di addestramento alla ricerca. L’istituto mette a disposizione del ricercatore un fondo per le spese, per il viaggio e una polizza assicurativa della durata del progetto. Il ricercatore, dal canto suo, deve impegnarsi a portare a termine il progetto nei tempi concordati.
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