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Assicurazione motore marino: tutto quello che c'è da sapere

Per viaggiare tranquilli in mare è bene fare l'assicurazione al motore della propria imbarcazione: ecco tutto quello che c'è da sapere

27-11-2018 (Ultimo aggiornamento 30-11-2018)

Assicurazioni

Con questo articolo vogliamo darvi tutte le informazioni necessarie per assicurare il vostro motore marino e avere la sicurezza di proteggere la vostra imbarcazione. Per quanto riguarda questa tipologia di polizze, le norme applicate sono spesso quelle generali del codice delle assicurazioni per tutti i veicoli a motore, come ad esempio le assicurazioni per autocarri o RC auto.

Oltre alle navi, anche i natanti da diporto e le imbarcazioni a motore sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, proprio perché vengono considerati attività pericolose di navigazione in mare. Lo stesso vale per i fuoribordo, che possono essere montati ogni volta su una tipologia differente di natante. Vediamo insieme come si stipula un’assicurazione sul motore marino, ricordando che  che dal 1° giugno 2018 è entrato in vigore l’attestato di rischio, che permette di poter risparmiare sulle assicurazioni.

Assicurazione motore marino: ambito di estensione

La normativa prevede che tutte le unità da diporto siano assicurate con la polizza di responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi, con un massimale minimo di 2 milioni 500.000 euro. Sono escluse dall’obbligo le barche a remi e le barche a vela prive di motore ausiliario.

Le unità da diporto sono i natanti, le navi e le imbarcazioni usati a scopo ricreativo e/o sportivo e senza alcun fine commerciale. La navigazione degli stessi può avvenire solamente nelle acque marittime e interne. Quindi tutti quei mezzi usati per la pesca professionale oppure altre attività di origine commerciale, sono esclusi dalla categoria di unità da diporto.

Entrando ancora più nello specifico, spieghiamo anche le differenze tra natanti, imbarcazioni e navi. I primi possono essere lunghi 10 metri al massimo ed essere equipaggiati a remi, motore marittimo o altra propulsione, a vela; alcuni esempi sono le moto d’acqua, i mosconi, le tavole da surf. Le imbarcazioni sono lunghe tra i 10 e i 24 metri e possono montare anch’esse diversi tipi di motore. Le navi invece superano i 24 metri. I natanti hanno l’obbligo di assicurazione anche per la navigazione fluviale e lacustre.

Anche per il fuoribordo deve essere stipulata la polizza di responsabilità civile, lo stesso si distingue dai motori entrobordo, che sono montati di serie sui mezzi nautici. Una volta stipulata la polizza di assicurazione sul motore marino amovibile, questa si estende al natante su cui viene montato.

Invece per i motori marini non amovibili, la polizza viene stipulata sul natante o sull’imbarcazione su cui sono montati. Nel 2003 è stata riformata la disciplina della nautica da diporto e così l’obbligo di assicurazione del motore marittimo non è più limitato solo ai motori superiori ai 3 cavalli fiscali, ma è esteso ad ogni propulsore, qualsiasi sia la sua potenza fiscale o effettiva.

Questa tipologia di polizze è molto simile a quella delle auto, ricordando sempre che il mezzo è differente e non si circola su strada. Rispetto alla polizza base, ci sono diverse coperture assicurative, come ad esempio quelle riguardanti infortuni e incidenti ai danni dell’equipaggio, danni ai terzi trasportati, la copertura corpi e macchine o ancora quelle dedicate a chi svolge attività agonistiche o professionali.

Assicurazione motore marino: obbligo di tenere a bordo il certificato

Abbiamo già visto quali documenti bisogna sempre avere con sé per assicurazioni più usuali come quella auto. Anche per il certificato di assicurazione per la responsabilità civile e il relativo contrassegno devono essere obbligatoriamente tenuti a bordo di tutte le unità da diporto, lo stesso vale per l’assicurazione al motore marino. Non è invece obbligatorio tenere a bordo il contratto di assicurazione.

Assicurazione motore marino: natanti e imbarcazioni in ormeggio

Le imbarcazioni e i natanti sono soggetti all’obbligo assicurativo per responsabilità civile anche se sono ormeggiate. La Corte di Cassazione lo ha stabilito, visto che l’ormeggio è un momento della navigazione durante il quale viene utilizzato un luogo non privato, aperto alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati. Si ritiene che quest’obbligo debba estendersi anche in materia di assicurazione su motore marino amovibile.

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